Art. 14.
(Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati).

      1. Alla composizione degli alimenti biologici trasformati si applicano i seguenti criteri:

          a) almeno il 95 per cento in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto devono essere biologici;

 

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          b) gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di produzione possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 15;

          c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 15.

      2. L'estrazione, la trasformazione e il magazzinaggio di alimenti biologici devono essere effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti. È vietato l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti.
      3. I trasformatori devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM se sono a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di produzione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, deve accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.